(Pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                Adige n. 29/I-II del 17 luglio 2012) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modifica della legge provinciale 16 luglio  2008,  n.  5,  «Obiettivi
  formativi generali e ordinamento della scuola dell'infanzia  e  del
  primo ciclo di istruzione». 
    1. Il comma 3 dell'art. 1-ter della legge provinciale  16  luglio
2008, n. 5, e' cosi' sostituito: 
    «3. La  Giunta  provinciale,  sentito  il  parere  del  Consiglio
scolastico provinciale, definisce l'inizio, la fine e le interruzioni
dell'attivita'    educativa    nelle    scuole    dell'infanzia     e
dell'insegnamento  nelle  scuole  del  primo  e  secondo   ciclo   di
istruzione   e   formazione   ed   emana    direttive    in    ordine
all'articolazione  dell'orario  delle  lezioni  e   alle   iniziative
parascolastiche, compresi gli scambi degli  alunni  e  delle  alunne,
ferma restando l'autonomia organizzativa delle scuole di cui ai commi
3 e 4 dell'art. 7 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.»